Un acquirente firma un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, versando una caparra e una provvigione al collaboratore di un'agenzia immobiliare. Successivamente, scopre che l'immobile è pignorato e non appartiene interamente al venditore. Risolto il contratto, l'acquirente ottiene la restituzione della caparra ma non della provvigione. Ne nasce una controversia sulla responsabilità dell'agenzia immobiliare e del suo collaboratore. Il venditore interviene chiedendo i danni all'agenzia. La Corte d'Appello condanna il collaboratore a restituire la provvigione, rigettando le altre domande. Il venditore ricorre in Cassazione contestando la composizione del collegio d'appello e la mancata condanna dell'agenzia. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando la validità della sentenza d'appello con giudice ausiliario e dichiarando inammissibili i motivi sulla responsabilità dell'agenzia per carenza di specificità.
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