La Corte di Cassazione ha stabilito che non è dovuto il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) se l'opera privata, come delle griglie di aerazione, era già prevista in una convenzione urbanistica prima che l'area fosse destinata a servitù di uso pubblico. In questo caso, il diritto di uso pubblico nasce già limitato dall'opera, pertanto non si configura una successiva sottrazione di suolo pubblico tassabile.
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