Una società agricola chiedeva l'accesso carrabile su una strada asfaltata privata per coltivare il proprio terreno privo di sbocco idoneo sulla via pubblica. I proprietari confinanti si opponevano, sostenendo l'esistenza di un percorso pedonale alternativo con scalini e lamentando la mancata concessione di un'indennità economica. I giudici di merito hanno accolto la domanda della società, accertando che l'uso di macchinari agricoli rendeva necessaria una servitù coattiva di passaggio carrabile sul tracciato già asfaltato. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione e ha respinto il ricorso dei confinanti. Il giudice di legittimità ha chiarito che l'indennizzo non può essere accordato d'ufficio senza un'esplicita domanda del proprietario del terreno gravato. I ricorrenti sono stati inoltre sanzionati per aver insistito in un ricorso palesemente infondato.
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