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Art. 1043 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1043 Codice Civile

Servitù di passaggio coattivo e fondo su dislivello
Una proprietaria cita in giudizio i vicini confinanti per ottenere una servitù di passaggio coattivo su un immobile su due livelli, oltre a una servitù di scarico delle acque e alla demolizione di un manufatto costruito a ridosso del confine. I giudici di merito respingono le richieste, negando il passaggio poiché il piano superiore affaccia già sulla strada e ritenendo generico l'appello sulle restanti questioni. La Corte di Cassazione conferma il rifiuto del passaggio forzoso: l'immobile va considerato nella sua interezza e la proprietaria può collegare i piani con una scala interna. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie il ricorso per lo scarico fognario e le distanze legali, dichiarando valido l'appello e rinviando la causa per un nuovo esame.
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Aggravamento servitù: quando un’attività commerciale modifica i diritti altrui
Un proprietario, già titolare di una servitù di scarico su un fondo vicino, ha chiesto di installare una vasca per la condensa dei grassi sul fondo servente per avviare un'attività di produzione di cibi fritti. I giudici, fino alla Cassazione, hanno respinto la richiesta. Hanno stabilito che l'installazione della vasca e la nuova attività avrebbero comportato un "aggravamento servitù", trasformando la servitù originaria (per usi civili) in una di tipo industriale. Questo non rientrava negli "adminicula servitutis" e non era permesso senza il consenso dei vicini, violando il principio che vieta di rendere più gravoso l'esercizio della servitù.
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Errore revocatorio: la svista del giudice non riapre la causa
Alcuni comproprietari di una villa contestavano l'obbligo di pagare un indennizzo per una servitù di scarico gravante sulla proprietà dei vicini. Dopo la conferma della condanna nei precedenti gradi e in Cassazione, i comproprietari hanno proposto ricorso per revocazione. Sostenevano che i giudici fossero incorsi in un errore di fatto, non accorgendosi che la servitù era nata per destinazione del padre di famiglia, escludendo così l'indennizzo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che l'errore revocatorio non può riguardare valutazioni giuridiche o presunti errori dei giudici di merito, ma deve consistere in una pura svista materiale su atti interni al giudizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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