Un individuo ha richiesto la costituzione di una servitù coattiva di scarico d'acque per il suo terreno. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, evidenziando che il fondo confinava con la pubblica via e poteva già smaltire le acque piovane tramite una condotta esistente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'individuo, poiché non ha contestato efficacemente la ragione principale della decisione di appello. La Suprema Corte ha ribadito che le circolari regionali sono atti interni e non possono essere motivo di ricorso in Cassazione. L'individuo è stato condannato al pagamento delle spese legali. Questo caso sottolinea l'importanza di dimostrare l'effettiva necessità di una servitù coattiva di scarico d'acque in assenza di alternative.
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