Il Condominio ha citato in giudizio i proprietari del fondo vicino, lamentando l'uso illegittimo di una strada per il transito di automezzi e chiedendo l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio carraio. I giudici di merito hanno invece accertato che la strada, larga tre metri, è divisa a metà dal confine tra le proprietà, configurando servitù reciproche di passaggio nate dai contratti d'acquisto originari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Condominio, confermando che non vi è stata alcuna creazione forzata di un diritto di passaggio da parte del giudice, ma solo il riconoscimento di quanto stabilito nei contratti firmati dalle parti.
Continua »