Un'impresa edile ristruttura un immobile violando di sessanta centimetri la servitù di non sopraelevare a favore di un condominio vicino. Il Tribunale e la Corte d'Appello condannano l'impresa alla rimessione in pristino dei luoghi. L'impresa propone ricorso in Cassazione. Prima della decisione, le parti raggiungono un accordo transattivo davanti a un notaio per risolvere la controversia. Di conseguenza, l'impresa presenta una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal condominio. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo per intervenuto accordo, stabilendo che non si applica il raddoppio del contributo unificato e non vi è alcuna condanna alle spese di giudizio, poiché la rinuncia accettata preclude la compensazione giudiziale delle spese.
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