Il titolare di una pasticceria ha impugnato una diffida di pagamento COSAP emessa dal Comune per l'occupazione di un'area ritenuta privata. Il Tribunale ha confermato la debenza del canone, accertando l'esistenza di una servitù di uso pubblico sull'area privata per via del passaggio continuo dei pedoni (dicatio ad patriam), e ha sanzionato il commerciante per condotta abusiva per aver sollevato eccezioni tardive. La Cassazione ha confermato l'esistenza della servitù di uso pubblico e l'obbligo di pagare la tassa, ma ha accolto il ricorso sul fronte delle spese: sollevare eccezioni rilevabili d'ufficio nella comparsa conclusionale è un diritto di difesa legittimo e non una condotta abusiva. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sanzione, riducendo le spese legali dovute dal commerciante.
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