Il Concessionario Preesistente di un impianto idroelettrico ha contestato l'autorizzazione concessa a un Nuovo Concessionario per la costruzione di un impianto a valle, che prevedeva l'utilizzo del proprio canale di scarico. In mancanza di un accordo, la Provincia ha stabilito d'ufficio le regole di utilizzo e l'indennizzo per il couso, limitandolo alla quota di manutenzione ordinaria. Il Concessionario Preesistente ha impugnato la decisione pretendendo il rimborso dei costi storici di costruzione e di manutenzione straordinaria. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso, confermando che l'indennizzo deve coprire solo le spese di utilizzo effettivo e ordinario, escludendo i costi di costruzione e quelli straordinari, che restano a carico del proprietario.
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