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Art. 1026 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1026 Codice Civile

Indennizzo per il couso: spese ordinarie sì, costi storici no
Il Concessionario Preesistente di un impianto idroelettrico ha contestato l'autorizzazione concessa a un Nuovo Concessionario per la costruzione di un impianto a valle, che prevedeva l'utilizzo del proprio canale di scarico. In mancanza di un accordo, la Provincia ha stabilito d'ufficio le regole di utilizzo e l'indennizzo per il couso, limitandolo alla quota di manutenzione ordinaria. Il Concessionario Preesistente ha impugnato la decisione pretendendo il rimborso dei costi storici di costruzione e di manutenzione straordinaria. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso, confermando che l'indennizzo deve coprire solo le spese di utilizzo effettivo e ordinario, escludendo i costi di costruzione e quelli straordinari, che restano a carico del proprietario.
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Servitù irregolare: stop all’uso ma gli eredi pagano i danni
Il Beneficiario ha chiesto il ripristino del diritto d'uso di un forno su un terreno altrui e il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, qualificando l'accordo come una servitù irregolare, ossia un semplice rapporto obbligatorio estinto con la morte del proprietario originario. La Cassazione ha confermato che l'accordo costituisce una servitù irregolare e non un diritto reale, escludendo il diritto d'uso futuro. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso sul risarcimento: gli eredi devono rispondere dei danni causati dal defunto prima della sua morte. La sentenza è stata cassata con rinvio per quantificare i danni passati.
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Diritto reale d’uso sul parcheggio condominiale: stop al canone
Un gruppo di condomini ha citato in giudizio il proprietario del seminterrato dello stabile per far valere il proprio **Diritto reale d'uso sul parcheggio condominiale**, originariamente previsto dalla licenza edilizia del 1968 ma poi concesso in locazione a terzi come autorimessa a pagamento. Il proprietario eccepiva la prescrizione del diritto per non uso ventennale e chiedeva un compenso per il deprezzamento del locale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del proprietario, confermando che il diritto d'uso dei condomini non si è prescritto, poiché l'area è stata costantemente utilizzata. Inoltre, la Corte ha stabilito che il diritto all'integrazione del prezzo spetta solo al costruttore-venditore originario e non ai successivi acquirenti o assegnatari dell'area di parcheggio. I condomini ottengono così la disponibilità gratuita di 217 metri quadrati per i loro veicoli.
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