Un passeggero di un'auto, fermata a fari spenti, è stato condannato per la detenzione di sostanze stupefacenti. La polizia ha rinvenuto tre grammi di marijuana addosso all'uomo e un involucro da 101 grammi nascosto sotto la sua gamba. La difesa sosteneva che la droga nell'abitacolo non fosse a lui riconducibile, poiché l'auto apparteneva a terzi e mancavano impronte digitali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la detenzione di sostanze stupefacenti non richiede un contatto fisico continuo, ma la semplice disponibilità materiale della droga. La quantità complessiva, pari a oltre 740 dosi, e il comportamento sospetto escludono l'ipotesi del fatto di lieve entità.
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