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Art. 10 Costituzione — Sezione Sez. F Penale

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Mandato di arresto europeo: negato il carcere in Italia
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino tunisino contro la decisione di consegnarlo alla Francia in esecuzione di un Mandato di arresto europeo. Il ricorrente chiedeva di scontare la pena in Italia, sostenendo di essere stabilmente radicato sul territorio nazionale dal 2008. La Suprema Corte ha chiarito che la procedura di riconoscimento delle sentenze straniere per l'esecuzione della pena in Italia non può essere attivata su richiesta del condannato. È infatti indispensabile il consenso sia dello Stato estero che ha emesso la condanna, sia del Ministero della Giustizia italiano. Di conseguenza, l'estradizione verso la Francia è stata confermata.
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Mandato d’arresto europeo: negato il radicamento in Italia
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero contro la decisione di consegnarlo alla Romania in esecuzione di un Mandato d'arresto europeo. Il ricorrente contestava le condizioni delle carceri romene e invocava il proprio radicamento in Italia per scontare la pena nel nostro Paese. I giudici hanno chiarito che le autorità romene hanno fornito garanzie concrete sul rispetto dello spazio minimo di tre metri quadrati in cella. Inoltre, la documentazione prodotta non dimostrava una presenza stabile in Italia per il periodo minimo richiesto di cinque anni. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato il provvedimento di consegna, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Mandato d’arresto europeo: limiti del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello che concedeva la consegna di un cittadino turco alla Germania in esecuzione di un mandato d'arresto europeo per terrorismo. La Corte ha stabilito che la valutazione sulla fondatezza dell'accusa spetta allo Stato emittente (Germania) e che i rischi paventati in un Paese terzo (Turchia) sono irrilevanti ai fini della decisione sulla consegna.
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