Una società di costruzioni è stata sanzionata per trasporto abusivo dopo aver trasportato un carico di sabbia superiore alla 'portata' massima indicata nella sua licenza di trasporto. La società ha contestato la sanzione, sostenendo che si dovesse applicare la normativa sull'eccesso di massa del Codice della Strada. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la violazione dei limiti specifici della licenza, come la portata, costituisce un'infrazione autonoma e distinta ai sensi della L. 298/1974, non in concorrenza con le norme del Codice della Strada che tutelano beni giuridici differenti.
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