Un gruppo di cittadini elettori ha promosso una causa per risarcimento danni contro due tecnici comunali, responsabili del procedimento per i lavori incompiuti di un museo archeologico. I cittadini hanno azionato lo strumento dell'azione popolare, sostenendo l'inerzia dell'ente locale. Il Comune, invece, era già costituito nella causa contro l'impresa appaltatrice, chiedendo i danni contrattuali e difendendo la correttezza dei propri dipendenti. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dichiarato inammissibile l'iniziativa dei cittadini, perché contrastava con le scelte difensive già deliberate dall'ente. La Corte di Cassazione ha confermato il verdetto e rigettato il ricorso: l'azione popolare ha funzione solo suppletiva per rimediare all'inerzia totale dell'amministrazione e non può correggere o sovvertire le scelte espresse dal Comune. Il cittadino ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato alle spese legali.
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