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Vendita Di Cosa Parzialmente Altrui

Definizione

Contratto in cui il venditore trasferisce un bene di cui è proprietario solo in parte, obbligando alla riduzione del prezzo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Vendita di cosa parzialmente altrui: accordo salvo con una firma
Un acquirente ha stipulato un contratto preliminare per comprare un immobile. L'atto è stato firmato da uno solo dei comproprietari, il quale agiva a proprio nome senza spendere quello dei figli contitolari. A fronte di irregolarità urbanistiche e del mancato consenso tempestivo dei comproprietari, l'acquirente ha esercitato il recesso chiedendo il doppio della caparra. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il preliminare per difetto di consenso. La Corte di Cassazione ha invece annullato la pronuncia: la vendita di cosa parzialmente altrui è un accordo valido ed efficace tra i firmatari. Il venditore assume l'obbligo contrattuale di procurare il trasferimento dell'intera proprietà. La mancanza dell'adesione immediata degli altri titolari non determina la nullità del contratto, ma un eventuale inadempimento del venditore che legittima la richiesta di risoluzione e la restituzione degli importi.
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Vendita di cosa parzialmente altrui: chi incassa deve pagare
Una comproprietaria vende un immobile dichiarandosi unica proprietaria, escludendo l'ex coniuge titolare dell'altro 50%. Quest'ultimo decide di ratificare la vendita per la sua quota e chiede la metà del prezzo incassato. La Corte di Cassazione conferma che la vendita di cosa parzialmente altrui obbliga il venditore a procurare la proprietà al compratore. Se il comproprietario escluso ratifica l'atto per iscritto, l'obbligo del venditore si considera adempiuto. Di conseguenza, la venditrice deve versare al comproprietario la sua quota del prezzo ricevuto. Il ricorso della venditrice viene rigettato, con condanna al pagamento delle spese legali.
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Riduzione del prezzo: vizi nella vendita di azioni
La controversia nasce dalla compravendita di un pacchetto azionario di una società proprietaria di strutture turistiche. L'acquirente ha contestato che il venditore non era titolare dell'intero capitale promesso e che i beni sociali presentavano difformità qualitative, richiedendo una riduzione del prezzo. La Cassazione ha accolto il ricorso evidenziando errori nel calcolo della decurtazione del valore e l'omessa valutazione della differenza tra posti letto esistenti e quelli effettivamente autorizzati dalle licenze amministrative.
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Vendita di cosa parzialmente altrui: la Cassazione
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di una vendita di cosa parzialmente altrui, riguardante un immobile venduto con la presunta comproprietà di un cortile che, in realtà, apparteneva esclusivamente a un terzo. La Corte ha rigettato il ricorso degli acquirenti che chiedevano la risoluzione del contratto, stabilendo che, in assenza della prova che non avrebbero concluso l'acquisto senza quella porzione, il rimedio corretto sarebbe stata la riduzione del prezzo. Inoltre, ha escluso la responsabilità del notaio rogante, data l'elevata complessità tecnica nell'interpretazione dei titoli di provenienza.
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