Una società acquista un immobile commerciale tramite una società di leasing. Il contratto indica espressamente la metratura del bene ma fissa un prezzo complessivo a corpo. In seguito alla consegna, l'acquirente scopre che l'estensione reale risulta inferiore di oltre un ventesimo rispetto a quanto dichiarato e chiede la restituzione di parte del denaro. I giudici di merito respingono la richiesta, ritenendo che la firma del contratto definitivo comporti una rinuncia tacita a contestare i metri mancanti. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società utilizzatrice. I giudici supremi chiariscono che, in tema di vendita a corpo e riduzione del prezzo, l'indicazione della superficie fa scattare la tutela prevista dalla legge quando il dislivello supera il cinque per cento. La stipula del rogito non rappresenta alcuna rinuncia implicita ai diritti dell'acquirente.
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