Una società agricola ha ricevuto un avviso di accertamento IMU per il 2012, relativo a un parco fotovoltaico classificato in categoria D/1 (opificio). L'azienda ha contestato il pagamento, presentando nel 2013 una variazione catastale per riclassificare l'impianto come D/10 (rurale), sostenendo che la modifica dovesse valere anche per il passato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo il principio della variazione catastale non retroattiva. La modifica, infatti, non correggeva un errore originario ma era una scelta del contribuente. Di conseguenza, per il 2012 vale la vecchia categoria e l'IMU è dovuta. Il Comune vince la causa.
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