Una clinica privata e un'azienda sanitaria stipulano una transazione per risolvere una lite sui pagamenti delle prestazioni. Successivamente, i tariffari regionali usati come base per l'accordo vengono annullati in sede giudiziaria. Il cessionario del credito chiede quindi un ulteriore pagamento e gli interessi di mora, ritenendo superato l'accordo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la validità della transazione. I giudici chiariscono che l'annullamento successivo delle tariffe non crea un nuovo diritto né annulla l'accordo transattivo, volto proprio a risolvere l'incertezza iniziale. Inoltre, le richieste di interessi formulate tardivamente in un secondo giudizio non possono sanare la decadenza maturata nel primo processo, nonostante la riunione delle cause. Vince l'azienda sanitaria.
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