L'ente previdenziale ha richiesto a una socia unica e amministratrice di una società a responsabilità limitata il versamento di contributi previdenziali su utili non distribuiti ma accantonati a riserva societaria per gli anni 2014 e 2015. La lavoratrice ha impugnato l'avviso di addebito, sostenendo che tali utili non rientrassero nei redditi personali d'impresa soggetti a tassazione IRPEF. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento della pretesa dell'ente pubblico. Il principio stabilito afferma che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alla gestione commercianti, la base imponibile previdenziale include soltanto gli utili effettivamente percepiti o attribuiti mediante opzione di trasparenza fiscale. Non è ammesso richiedere contributi previdenziali su utili non distribuiti che restano nel patrimonio della società.
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