La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di uno straniero contro la proroga del trattenimento presso il CPR di Torino. Lo straniero lamentava la violazione del diritto di difesa poiché, trovandosi in quarantena per Covid-19, non aveva partecipato all'udienza e non aveva potuto comunicare telefonicamente con il proprio difensore. La Suprema Corte ha chiarito che la mancata partecipazione fisica era giustificata da motivi di salute pubblica legati alla pandemia. Inoltre, le contestazioni relative al funzionamento dei telefoni interni e alla mancanza di videoconferenza costituiscono questioni di fatto, non riesaminabili in sede di legittimità.
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