Due soggetti hanno subito una condanna penale per i reati di concorso in truffa e falso documentale. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provate le condotte illecite e corretta la misura della pena inflitta. I condannati hanno quindi presentato ricorso per Cassazione, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e vizi generici nella motivazione del provvedimento. I giudici di legittimità hanno dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. Le doglianze sull'entità della pena erano manifestamente infondate, mentre le critiche alla motivazione risultavano del tutto generiche e prive di precisi riferimenti agli atti. La Suprema Corte ha confermato in via definitiva le condanne, imponendo ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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