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Trattamento Dei Dati Personali

Definizione

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la comunicazione o la distruzione.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Comune vs. Privacy: la comunicazione dati personali a privati è illecita
Un Comune ha comunicato elenchi di residenti a una scuola privata per attività di formazione e inserimento lavorativo. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha sanzionato il Comune per la violazione del Codice della Privacy, ritenendo illecita la comunicazione dati personali. Il Tribunale ha confermato la sanzione. La Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, stabilendo che la scuola era un soggetto privato e che la comunicazione di dati personali a privati da parte di un ente pubblico è ammessa solo con una specifica norma di legge o regolamento, assente nel caso. Il Comune ha perso e deve pagare la sanzione e le spese legali.
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Trattamento dei dati personali: consenso valido esclude l’abuso
Il Cliente ha citato in giudizio la Società emittente della sua carta di credito, lamentando un illegittimo trattamento dei dati personali dovuto all'invio di solleciti di pagamento presso il suo studio professionale e la casa coniugale. La Società emittente ha reagito chiedendo il pagamento del saldo debitore accumulato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Cliente. I giudici hanno evidenziato che il Cliente aveva espresso un consenso preventivo e specifico all'utilizzo dei propri dati per le attività di recupero crediti affidate a società esterne. Di conseguenza, l'invio dei solleciti non ha costituito alcuna violazione della privacy. Il Cliente è stato condannato a pagare il debito residuo e a rimborsare le ingenti spese di giudizio.
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Comunicazione dati personali associato: multa anche se per statuto
Una federazione professionale ha ricevuto una sanzione dal Garante Privacy per aver inviato una newsletter a tutti i suoi mille soci, rivelando il nome di un membro deferito all'organo disciplinare. La federazione si è difesa sostenendo che lo statuto imponeva trasparenza. La Corte di Cassazione ha confermato la multa, stabilendo che la **comunicazione dati personali associato** è stata illecita. L'obiettivo di trasparenza, pur legittimo, non giustificava la diffusione del nominativo. I giudici hanno ritenuto il trattamento sproporzionato e in violazione del principio di minimizzazione dei dati, poiché si poteva informare gli associati senza identificare la persona. La privacy prevale su una generica previsione statutaria.
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Minimizzazione dei dati: Comune sanzionato per indagine su dipendente
Un Comune ha diffuso tra gli agenti di Polizia Locale una lettera anonima contenente giudizi negativi su un collega, allegando un questionario per sondarne l'opinione. Il Garante della Privacy ha sanzionato l'ente per trattamento illecito di dati. La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione, stabilendo che tale modalità di indagine viola il principio di minimizzazione dei dati. Anche se l'intento era verificare i fatti, il metodo è stato giudicato sproporzionato ed eccessivo, ledendo la riservatezza del lavoratore. La diffusione ufficiale di accuse anonime, anche se già note informalmente, costituisce un trattamento di dati illecito e non necessario.
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Fotografa il cedolino: licenziamento per privacy è sproporzionato
Un capo reparto viene licenziato per aver fotografato la busta paga di una collega e averla condivisa su WhatsApp. L'azienda contesta la rottura del vincolo di fiducia. La Cassazione, tuttavia, annulla la decisione. Pur riconoscendo l'illiceità della condotta, qualifica il licenziamento per violazione privacy come una sanzione sproporzionata. I giudici sottolineano la necessità di considerare tutte le circostanze, come la lunga e impeccabile carriera del lavoratore, prima di applicare la massima sanzione. Il caso è stato rinviato per l'applicazione di una sanzione più mite.
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Videosorveglianza in condominio: la sicurezza privata non batte la privacy
La Corte di Cassazione affronta il tema della videosorveglianza in condominio installata da un privato. Due condomini avevano posizionato telecamere nella loro proprietà privata, ma con un angolo di ripresa che includeva le aree comuni. Il Condominio ha agito in giudizio per ottenerne la rimozione. La Cassazione ha stabilito che l'installazione è illegittima. La ripresa delle parti comuni da parte di un singolo condomino è permessa solo se strettamente limitata alla propria area di pertinenza. Un'estensione è ammissibile solo in presenza di un rischio concreto e provato, e deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità, bilanciando il diritto alla sicurezza con quello alla privacy degli altri residenti.
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Videosorveglianza privata: quando è lecita?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7289/2024, ha stabilito che l'installazione di un impianto di videosorveglianza privata che riprende un'area soggetta a servitù di passaggio non richiede il consenso preventivo del titolare della servitù. La liceità del trattamento dei dati dipende dal bilanciamento tra il legittimo interesse alla sicurezza del proprietario e il diritto alla privacy altrui, valutando la necessità e la proporzionalità dell'installazione. La Corte ha cassato la decisione d'appello che si era basata unicamente sulla mancanza di consenso.
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Registrazione audio sul lavoro: legittima per difesa
La Corte di Cassazione ha stabilito che la registrazione audio sul lavoro, effettuata da un dipendente durante una riunione all'insaputa dei presenti, è legittima se utilizzata esclusivamente per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria. In questo caso, il diritto di difesa prevale sulla privacy dei colleghi e dei superiori. La Corte ha annullato la decisione di un Tribunale che aveva ordinato la distruzione del file audio, ritenendo il trattamento dei dati lecito ai sensi della normativa sulla privacy applicabile all'epoca dei fatti (D.Lgs. 196/2003) e confermando che tale principio è valido anche sotto il GDPR.
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