Un soggetto si aggiudica un immobile all'asta ma non paga il saldo. La sua richiesta di essere rimesso in termini viene respinta. Egli impugna questa decisione con un appello, ma la legge prevedeva solo il ricorso diretto in Cassazione. La Corte d'Appello dichiara quindi il suo atto inammissibile. La Cassazione conferma questa decisione, stabilendo un principio importante: il meccanismo della 'translatio iudicii' non si applica in caso di appello inammissibile. Questo 'salvataggio' processuale vale solo se si sbaglia il giudice, non se si sbaglia il tipo di impugnazione. L'aggiudicatario perde la causa e viene condannato a pagare le spese legali.
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