La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato che chiedeva la revoca della misura cautelare a seguito dell'annullamento della sua condanna in appello. La Corte ha stabilito il principio secondo cui il titolo cautelare è autonomo rispetto al giudizio di merito. Pertanto, l'annullamento della sentenza non comporta la automatica caducazione della misura, che resta valida sulla base delle valutazioni originarie, a meno che non subentrino nuovi e rilevanti elementi, come il decorso del tempo, che però nel caso di specie è stato ritenuto non sufficiente a modificare il quadro.
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