I Condomini dell'Ultimo Piano hanno realizzato una terrazza a tasca di circa 7,5 metri quadri modificando una porzione del tetto comune dell'edificio. La Condomina confinante ha chiesto il ripristino dello stato originario del tetto, lamentando la violazione del pari uso della cosa comune. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, accertando tramite perizia tecnica che l'opera non ha compromesso la funzione di copertura e isolamento del tetto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della condomina. I giudici hanno confermato che la trasformazione del tetto in terrazza ad uso esclusivo è legittima se le modifiche sono di modesta entità e non riducono la protezione delle strutture sottostanti. La ricorrente ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese legali.
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