Definizione
Una data di scadenza per l'adempimento di una prestazione, considerata talmente importante che il suo mancato rispetto da parte del debitore provoca la risoluzione del contratto, a meno che la parte interessata dichiari di volere comunque l'esecuzione.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 67 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 60% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 20%
- Rigettato 60%
- Inammissibile 13%
- Estinto 2%
- Altro 5%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. 273%
- Civile Sez. 317%
- Civile Sez. 110%
Precedenti più richiamati
- Cass. 14426/2016in 8 provvedimenti
- Cass. 10353/2020in 15 provvedimenti
- Cass. 32238/2019in 10 provvedimenti
- Cass. 21587/2007in 6 provvedimenti
- Cass. 5797/2005in 4 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Gli acquirenti di un terreno edificabile pattuivano una clausola penale per ritardo pari a 200 euro al giorno a carico del venditore costruttore per il mancato completamento delle opere di urbanizzazione entro una data prefissata. L'opera subiva un forte ritardo e gli acquirenti chiedevano l'intero importo pattuito, compensando il saldo dovuto per le opere eseguite. Il costruttore sosteneva la sospensione legittima dei lavori per mancato pagamento, modifiche al progetto e chiedeva la riduzione della penale. La Corte di Appello ha accolto integralmente la domanda degli acquirenti, condannando l'impresa al pagamento di 77.800 euro oltre interessi. I giudici hanno chiarito che il costruttore era già in grave ritardo e non poteva invocare l'inadempimento altrui, né ha dimostrato l'eccessività della penale pattuita.
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Un aspirante locatore e una società commerciale sottoscrivono un preliminare di locazione per un immobile commerciale. L'accordo subordina l'affitto all'acquisto definitivo dell'immobile da parte del promittente locatore. Quest'ultimo adduce presunti ostacoli urbanistici e ritardi nell'acquisto per non formalizzare la locazione promessa. In realtà, l'uomo fa acquistare l'immobile tramite una società di leasing a favore di un'azienda riconducibile alla madre. La società promissaria conduttrice cita in giudizio la controparte per inadempimento contrattuale. I giudici di merito accertano la violazione dell'obbligo di buona fede nella pendenza della condizione e condannano il promittente al risarcimento del danno per il mancato guadagno. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e conferma integralmente la condanna risarcitoria a carico del proprietario sleale.
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Un Acquirente ha citato in giudizio un Venditore e un'agenzia per un presunto inadempimento contrattuale relativo alla vendita di un immobile con vincoli non dichiarati. L'Acquirente chiedeva il legittimo esercizio del suo recesso dal preliminare e la restituzione del doppio della caparra confirmatoria. Il Venditore, a sua volta, ha esercitato il recesso per il mancato rispetto del termine di stipula da parte dell'Acquirente. Il Tribunale aveva condannato il Venditore, ma la Corte d'Appello ha annullato la condanna per ultrapetizione. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Acquirente, stabilendo che il giudice può valutare l'inadempimento complessivo delle parti anche se le specifiche motivazioni non sono identiche a quelle inizialmente dedotte, purché petitum e causa petendi rimangano invariati. La sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione del recesso dal preliminare.
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L'Impresa ha citato in giudizio il Committente per ottenere il saldo di lavori di ristrutturazione. Il Committente ha sostenuto che l'Impresa non aveva rispettato il termine essenziale per la consegna delle opere. Dopo vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha confermato che il termine pattuito non era da considerarsi un termine essenziale nel contratto d'opera. Il Committente aveva infatti accettato i lavori anche se in ritardo e non aveva mai chiesto risarcimenti per la consegna tardiva. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso del Committente, condannandolo al pagamento delle spese legali.
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La Venditrice di un immobile cita in giudizio l'Acquirente per grave inadempimento degli accordi contrattuali e mancato rispetto dei termini temporali, chiedendo lo scioglimento del vincolo e il rilascio del bene. L'Acquirente rimane contumace in primo grado e perde la causa. In sede di appello, l'Acquirente contesta l'inadempimento e richiede la restituzione delle somme già versate a titolo di prezzo. I giudici di secondo grado rigettano l'impugnazione. La Suprema Corte di Cassazione conferma la decisione: la risoluzione del contratto di compravendita per mancato rispetto del termine essenziale opera di diritto. Inoltre, il giudice non può ordinare la restituzione degli importi versati se la parte non ha presentato un'espressa richiesta in primo grado, trattandosi in appello di una domanda nuova inammissibile.
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Un'Azienda Committente ha richiesto la risoluzione di un contratto di fornitura per presunto inadempimento contrattuale grave da parte dell'Azienda Fornitrice, a causa di ritardi nella consegna di materiali e problemi igienico-sanitari delle pedane. I giudici di merito hanno escluso la gravità dell'inadempimento e la natura essenziale del termine di consegna, condannando la Committente al pagamento. La Corte di Cassazione ha confermato queste decisioni, rigettando il ricorso della Committente. Ha ribadito che la valutazione sull'essenzialità del termine e sulla gravità dell'inadempimento spetta ai giudici di merito, se motivata correttamente.
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Un'azienda committente affida a un consorzio la progettazione di un impianto industriale. L'azienda rifiuta il pagamento e lamenta il ritardo nella consegna, affermando di aver perso un finanziamento pubblico. Il consorzio ottiene un decreto ingiuntivo per incassare le somme spettanti. Il giudice stabilisce che nel contratto non sussiste un termine essenziale nel contratto e che la proroga della consegna è avvenuta di comune accordo. Inoltre, la perdita dei fondi pubblici deriva da morosità dell'azienda e non dai ritardi dell'appaltatore. La Corte di Cassazione respinge definitivamente il ricorso dell'azienda. La società committente deve pagare integralmente il compenso pattuito e farsi carico delle spese processuali.
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La vicenda nasce dalla stipula di un contratto preliminare di vendita per un immobile. A seguito del mancato perfezionamento del rogito per colpa del promittente venditore, i promissari acquirenti hanno esercitato il recesso contrattuale, richiedendo la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata. L'erede del venditore ha impugnato la decisione che la condannava a pagare oltre cinquantunomila euro, sostenendo l'errata qualificazione dell'accordo e la mancata essenzialità del termine temporale per la firma definitiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito che la qualificazione contrattuale e la verifica della natura del termine spettano esclusivamente al giudice di merito, la cui valutazione motivata risulta insindacabile. L'erede deve quindi versare il doppio della caparra e le spese legali.
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Una società acquirente ha stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un terreno, impegnandosi a realizzare un distributore di carburanti entro una data precisa. Il contratto qualificava tale scadenza come termine essenziale. A causa di un contenzioso amministrativo, la società ha interrotto i lavori senza ultimarli nei tempi previsti. Successivamente, la promissaria acquirente ha citato in giudizio i venditori per ottenere il trasferimento coattivo del terreno e il rimborso dei costi. I venditori hanno chiesto la risoluzione del contratto e i danni. I giudici hanno accertato la risoluzione del contratto per la scadenza del termine essenziale nel preliminare e per l'inadempimento della società acquirente. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente il verdetto, respingendo il ricorso della società e condannandola alle spese legali.
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Un acquirente ha stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di immobili, versando una caparra. Il contratto prevedeva un termine essenziale per la stipula del definitivo e per l'adempimento di alcune condizioni. Le venditrici non hanno rispettato tale termine, né hanno adempiuto alle condizioni pattuite. L'acquirente ha quindi esercitato il recesso e chiesto il doppio della caparra confirmatoria. La Corte di Cassazione ha confermato che il termine era essenziale, rendendo legittimo il recesso dell'acquirente e il diritto a ricevere il doppio della caparra.
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Un'azienda partecipa a una gara d'appalto e affida l'offerta a una società di spedizioni con consegna garantita entro le ore 12:00. Il vettore sbaglia indirizzo e consegna il plico con trenta minuti di ritardo, causando l'esclusione dell'impresa dalla procedura selettiva. L'azienda cita il vettore per ottenere il risarcimento del danno emergente e della perdita di chance. I giudici di merito respingono la domanda: il contratto non prevedeva un termine essenziale perentorio e mancava la prova concreta della probabilità di vittoria della gara. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ribadisce che la violazione degli accordi non si presume e che il ritardo nella consegna del corriere non genera un indennizzo automatico senza la dimostrazione rigorosa delle condizioni contrattuali e del danno reale.
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Una società fornitrice ha richiesto un decreto ingiuntivo contro una società acquirente e il suo garante per mancato pagamento di materiali. I debitori hanno contestato la pretesa sostenendo la mancata consegna totale delle merci e l'avvenuta risoluzione per scadenza dei termini. I giudici hanno invece accertato che la dilazione pattuita non costituiva un termine essenziale. Di conseguenza, la mancata consegna parziale derivava dal legittimo rifiuto della fornitrice di proseguire le prestazioni a fronte dei mancati versamenti, configurando una valida eccezione di inadempimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del garante, confermando l'obbligo di saldare integralmente quanto dovuto.
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L'Agenzia Immobiliare ha citato in giudizio Il Venditore per ottenere il pagamento del compenso dovuto. Un immobile era stato visionato da un potenziale acquirente durante l'incarico, ma la vendita è stata poi conclusa dal coniuge dopo la scadenza del mandato. Il Venditore eccepiva la scadenza del contratto e l'assenza di trattative dirette con il coniuge. La Corte di Cassazione ha riconosciuto la spettanza del diritto alla provvigione del mediatore, confermando la continuità dell'affare quando l'acquisto viene compiuto dal coniuge della persona che ha visionato il bene. Inoltre, la scadenza indicata non è stata ritenuta termine essenziale. Il Venditore è stato condannato al pagamento del compenso e delle spese legali.
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Un fornitore di serramenti ha richiesto un decreto ingiuntivo contro una società acquirente per il saldo di una fornitura. L'acquirente si è opposto lamentando ritardi e gravi difetti nei materiali, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione, accertando la tempestiva denuncia dei vizi avvenuta lo stesso giorno della consegna tramite testimonianze. La Cassazione ha rigettato il ricorso del fornitore, confermando che la qualificazione del contratto (vendita o appalto) è irrilevante se la denuncia dei vizi è immediata. Inoltre, il grave inadempimento del fornitore, che ha costretto l'acquirente a rivolgersi a terzi, giustifica la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento dei danni subiti.
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Una fondazione, nel ruolo di acquirente, stipula un contratto di opzione per l'acquisto di un terreno. Successivamente, si rifiuta di firmare il contratto definitivo, sostenendo che la venditrice non avesse consegnato tutti i documenti catastali entro il termine essenziale pattuito. L'acquirente chiede quindi la restituzione delle somme versate e il pagamento della penale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'acquirente. I giudici chiariscono che il comportamento delle parti, che hanno continuato a trattare anche dopo la scadenza, dimostra una rinuncia tacita ad avvalersi del termine essenziale. Inoltre, le lievi difformità catastali e la mancanza di documenti secondari non impedivano la vendita, accertata regolare dal consulente tecnico. Di conseguenza, il rifiuto di stipulare l'atto da parte dell'acquirente costituisce un grave inadempimento, legittimando la venditrice a trattenere le somme ricevute.
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L'Esecutore chiede il pagamento per la realizzazione di stampi industriali commissionati dal Committente. Quest'ultimo rifiuta il pagamento e chiede la risoluzione del contratto, lamentando il superamento della scadenza e la presenza di difetti. La Corte d'Appello condanna il Committente al pagamento di oltre 64.000 euro, rilevando che le ripetute proroghe avevano fatto perdere al termine la natura di termine essenziale. Inoltre, il Committente non aveva adempiuto all'onere di visionare gli stampi presso la sede dell'Esecutore prima di dichiarare la risoluzione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Committente, confermando che l'accertamento sull'essenzialit del termine spetta al giudice di merito e che le proroghe escludono l'urgenza originaria. Il Committente perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali.
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Una società acquirente ordina un macchinario industriale personalizzato, concordando la consegna entro dicembre 2016. A causa dei ritardi e della mancata collaborazione della società venditrice, l'acquirente chiede la risoluzione del contratto. La società venditrice si oppone, invocando le condizioni generali di contratto. Il Tribunale e la Corte d'Appello dichiarano risolto il contratto per il mancato rispetto del termine essenziale, ordinando la restituzione dell'acconto. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della venditrice. I giudici confermano che la data di consegna concordata era un termine essenziale e che le clausole limitative inserite nelle condizioni generali non erano valide perché vessatorie e non specificamente firmate. Vince la società acquirente.
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Una società acquirente si aggiudica dei beni all'asta fallimentare ma non versa il saldo del prezzo nei termini stabiliti, adducendo la mancata erogazione del mutuo da parte della banca. Il Tribunale conferma la decadenza dall'aggiudicazione e la condanna al pagamento della differenza di prezzo con la successiva vendita. La società propone ricorso in Cassazione ma successivamente vi rinuncia. La Suprema Corte dichiara quindi l'estinzione del giudizio. La vicenda conferma che il mancato ottenimento di un finanziamento non giustifica il ritardo nei pagamenti delle vendite giudiziarie, dove il rispetto delle scadenze è tassativo.
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Un'azienda committente ha affidato a una società di consulenza la redazione di protocolli organizzativi. A causa della mancata collaborazione interna dell'azienda, la società ha consegnato i lavori in ritardo rispetto alla scadenza contrattuale. L'azienda ha contestato il ritardo solo dopo un anno, trattenendo però i documenti ricevuti. La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine essenziale nel contratto può essere rinunciato tacitamente se il creditore accetta l'adempimento tardivo. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'azienda: i giudici d'appello hanno erroneamente applicato d'ufficio la rivalutazione monetaria su un debito di valuta (la fattura non pagata). La causa torna in appello per ricalcolare la somma dovuta escludendo la rivalutazione.
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Il Promittente Venditore e la Promissaria Acquirente stipulano un contratto preliminare di compravendita immobiliare con caparra confirmatoria di 50.000 euro. Scaduto il termine per il rogito, la Società Acquirente non si presenta davanti al notaio, nonostante ripetuti solleciti e una formale convocazione. Il Venditore esercita quindi il recesso dal contratto preliminare trattenendo la caparra. La Società Acquirente contesta la gravità del proprio ritardo, invocando la non essenzialità del termine e l'emergenza pandemica. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della Società Acquirente: anche se il termine non era essenziale, il prolungato silenzio e la mancata presentazione al rogito costituiscono un grave inadempimento. Il Venditore vince definitivamente la causa e ha il diritto di trattenere i 50.000 euro di caparra, oltre al rimborso delle spese legali.
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