La Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale presentato da un imputato condannato per un reato legato agli stupefacenti. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l'imputato lo aveva proposto e sottoscritto direttamente, senza l'assistenza di un avvocato, violando l'articolo 613, comma 1, del Codice di procedura penale. Questa violazione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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