Un'impresa appaltatrice ha presentato ricorso per ottenere il pagamento di alcune riserve appalto legate al montaggio e smontaggio di ponteggi in un contratto di opere pubbliche. La Corte d'Appello aveva già rigettato la domanda, osservando che l'impresa aveva sottoscritto una perizia di variante senza sollevare riserve e che i costi dei ponteggi erano già inclusi nelle voci di prezzo relative al rifacimento delle facciate. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'interpretazione del contratto fornita dai giudici di merito era logica e che il ricorrente non aveva adeguatamente censurato tutte le ragioni della decisione impugnata.
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