La Corte d'Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di una sentenza di primo grado. La decisione si fonda sul principio che solo le sentenze di condanna sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, di sospensione. Poiché la sentenza impugnata era di natura meramente dichiarativa (rigettava un'opposizione a precetto), non costituiva un titolo esecutivo e la richiesta di sospensione era priva di oggetto, rendendo irrilevante la valutazione sulla fondatezza dell'appello o sul potenziale pregiudizio.
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