Definizione
La possibilità per i detenuti di acquistare beni aggiuntivi, inclusi alimentari, con denaro proprio, oltre a quelli forniti dall'amministrazione.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 68 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 54% dei casi il ricorso è stato accolto, almeno in parte.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 54%
- Rigettato 20%
- Inammissibile 25%
- Altro 2%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 179%
- Penale Sez. 713%
- Penale Sez. 57%
Precedenti più richiamati
- Cass. 26274/2021in 19 provvedimenti
- Cass. 16496/2023in 6 provvedimenti
- Cass. 33917/2021in 23 provvedimenti
- Cass. 50732/2023in 4 provvedimenti
- Cass. 24711/2023in 9 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
L'Amministrazione penitenziaria ha innalzato da 500 a 800 euro mensili il tetto di spesa per i detenuti comuni, escludendo però chi si trova in regime speciale. Un detenuto ha presentato reclamo per contestare questa disparità. I giudici di merito hanno accolto la richiesta, disapplicando la circolare ministeriale restrittiva. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione sostenendo che il divieto impedisse l'ostentazione di carisma criminale e supremazia economica tra i reclusi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ministeriale. I giudici hanno chiarito che il peculio del detenuto in 41-bis può beneficiare dello stesso adeguamento economico. L'aumento moderato della disponibilità monetaria non pregiudica la sicurezza pubblica, poiché le rigide regole carcerarie vietano l'accumulo ingiustificato di beni e il mantenimento di contatti con le associazioni criminali.
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Un detenuto sottoposto a regime speciale richiedeva l'autorizzazione per acquistare farina e lievito al sopravvitto. L'amministrazione penitenziaria vietava l'acquisto per presunte ragioni di sicurezza. Il Tribunale di sorveglianza accoglieva il reclamo del detenuto ritenendo ingiustificata la restrizione. Il Ministero della Giustizia proponeva ricorso per cassazione per contestare tale concessione. Tuttavia, l'Avvocatura dello Stato trasmetteva l'atto telematico a una casella di posta elettronica non autorizzata dai decreti ministeriali. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso poiché ogni impugnazione penale via PEC deve confluire tassativamente nell'indirizzo istituzionale deputato al deposito. L'errore telematico dell'amministrazione consolida definitivamente la decisione favorevole al detenuto.
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Un detenuto sottoposto al regime speciale carcerario ha richiesto l'acquisto di lievito e farina al sopravvitto. L'amministrazione penitenziaria ha vietato la fornitura invocando ragioni di sicurezza e rischio infiammabilità. Il Tribunale di sorveglianza ha annullato il divieto, ritenendo ingiustificata la limitazione. Il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso per cassazione per ribadire la pericolosità delle sostanze. Tuttavia, l'Avvocatura dello Stato ha spedito l'atto a una casella di posta elettronica errata, violando le regole del processo telematico. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione penale via PEC, confermando la decisione favorevole al detenuto.
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Un detenuto in regime differenziato ottiene dal Tribunale di sorveglianza il permesso di acquistare farina e lievito al sopravvitto carcerario. L'amministrazione penitenziaria contesta la decisione ed esprime timori per la sicurezza, ritenendo le sostanze infiammabili. Il Ministero della Giustizia propone quindi ricorso per cassazione contro il provvedimento favorevole. Tuttavia, l'Avvocatura dello Stato spedisce l'atto a una casella PEC generica dell'ufficio giudiziario anziché all'indirizzo specifico previsto dalla legge per gli atti penali. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il mancato rispetto delle regole sul deposito telematico dell'impugnazione rende l'atto privo di effetti legali se la cancelleria non provvede a un tempestivo reinoltro interno. Di conseguenza, il detenuto vince la causa e mantiene il diritto di fare la spesa.
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Un detenuto sottoposto al regime penitenziario 41-bis ha presentato reclamo per ottenere l'autorizzazione all'acquisto di CD musicali e del relativo lettore digitale. La magistratura di sorveglianza ha accolto la richiesta del detenuto, ritenendo ingiustificato il divieto imposto dal carcere. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando i concreti rischi per la sicurezza e l'insostenibile dispendio di risorse umane necessarie per controllare ogni singolo supporto. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell'amministrazione penitenziaria, annullando con rinvio l'ordinanza. La Suprema Corte ha chiarito che il diritto all'ascolto musicale non può imporre oneri di verifica incompatibili con le rigide finalità preventive del regime speciale.
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Un detenuto sottoposto al regime speciale del carcere duro ha contestato il regolamento interno dell'istituto penitenziario. Tale regolamento imponeva fasce orarie prestabilite per la cottura dei pasti all'interno della cella, applicando tale limite esclusivamente ai reclusi in regime speciale e non ai detenuti comuni. Il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto il reclamo, ritenendo la restrizione ingiustificata e priva di ragioni di sicurezza. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso ministeriale, stabilendo che l'amministrazione carceraria detiene un potere organizzativo per disciplinare la vita interna e gli orari dei servizi. Il giudice di merito deve valutare in concreto se le fasce orarie eccedano la ragionevolezza organizzativa prima di disapplicarle, annullando così il provvedimento per la cottura cibi nel regime 41-bis con rinvio a un nuovo esame.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un detenuto in regime 41-bis che contestava le limitazioni imposte dall'amministrazione penitenziaria sull'acquisto di cibi (sopravvitto) e sulla possibilità di cucinare in cella senza limiti orari. Il Tribunale di Sorveglianza aveva già riconosciuto l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni. La Cassazione ha confermato che tali restrizioni, se non giustificate da esigenze di ordine o sicurezza, violano i diritti dei detenuti in regime 41-bis, inclusi il diritto alla salute e all'uguaglianza, rigettando il ricorso del Ministero della Giustizia.
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Un detenuto in regime differenziato ha contestato la limitazione nell'acquisto di prodotti alimentari, disponibili invece per i detenuti comuni. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto il suo reclamo. Il Ministero della Giustizia ha fatto ricorso, sostenendo che la richiesta non fosse un diritto e che i detenuti in regime differenziato dovessero avere le stesse opzioni dei detenuti comuni per evitare gerarchie. La Cassazione ha dichiarato il ricorso del Ministero inammissibile. Ha ribadito che negare ai detenuti in regime differenziato l'acquisto di alimenti disponibili per gli altri è ingiustificato e rappresenta un "surplus di afflittività", violando i diritti del detenuto in regime differenziato.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il reclamo di un Detenuto sottoposto al regime speciale 41-bis, che contestava le restrizioni su orari di cottura e acquisto di cibi. La Corte ha stabilito che le limitazioni sugli orari di cucina sono legittime solo se applicate a tutti i detenuti, annullando la decisione precedente su questo punto per una nuova valutazione. Al contrario, ha confermato che le restrizioni sull'acquisto di generi alimentari per i detenuti 41-bis sono ingiustificate e vessatorie, tutelando i diritti del detenuto 41-bis.
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Un detenuto sottoposto a regime differenziato ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, lamentando una disparità di trattamento per la spesa dei detenuti in carcere. Il recluso contestava che il catalogo delle merci disponibili nell'istituto di pena di assegnazione offrisse meno generi alimentari rispetto a quello adottato in un altro carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che la differenza tra gli elenchi dei prodotti non lede alcun diritto soggettivo, purché la lista garantisca beni congrui per la salute e la nutrizione. Inoltre, le circolari ministeriali consentono ai detenuti di richiedere modifiche puntuali al catalogo per esigenze specifiche e motivate.
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Un Detenuto, sottoposto al regime carcerario differenziato (41-bis O.P.), ha contestato le restrizioni sui beni alimentari acquistabili rispetto ai detenuti ordinari. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto il suo reclamo, ritenendo illegittima tale disparità. Il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che negare ai detenuti in regime speciale gli stessi generi alimentari acquistabili dagli altri è ingiustificato e crea un irragionevole aggravio della pena. Il principio sancito tutela l'uguaglianza nel "sopravvitto" anche per chi è soggetto al regime carcerario differenziato.
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Un detenuto sottoposto al regime speciale presenta reclamo contro il divieto di comprare compact disk e un lettore portatile. I giudici di sorveglianza accolgono la richiesta ritenendo leso il suo diritto allo svago culturale. Il Ministero della Giustizia impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'amministrazione penitenziaria. Il tema del regime 41-bis e CD musicali impone una valutazione rigorosa della sicurezza carceraria. L'amministrazione non può subire carichi di controllo insostenibili per verificare ogni traccia audio o supporto ottico. La Cassazione annulla il provvedimento e rinvia gli atti per un nuovo esame sulla fattibilità concreta delle verifiche tecniche.
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Un detenuto sottoposto al regime del 41-bis ha richiesto l'autorizzazione per acquistare compact disk musicali e un relativo lettore portatile. I giudici di merito hanno accolto il reclamo del recluso, ritenendo il divieto lesivo dei suoi diritti e non ostativo alla sicurezza interna. L'Amministrazione Penitenziaria ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando l'insostenibile onere di controllo gravante sul personale di custodia per esaminare ogni traccia audio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso statale, annullando l'ordinanza con rinvio. La Corte ha stabilito che la sicurezza prevale sulle preferenze musicali se i controlli tecnici richiedono un impiego sproporzionato di risorse umane.
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Un detenuto sottoposto a regime speciale 41-bis ha contestato le restrizioni del carcere relative all'acquisto di cibi al sopravvitto e ai limiti di orario per cucinare in cella. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto le sue richieste, equiparando la lista dei beni acquistabili a quella dei detenuti comuni ed eliminando le fasce orarie. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto del recluso ad acquistare i generi alimentari ordinari, escludendo restrizioni puramente punitive slegate dalla prevenzione di reati. Tuttavia, i giudici supremi hanno annullato con rinvio la parte sugli orari di cottura dei cibi: il carcere può regolare i tempi della vita interna per ragioni organizzative, a condizione che tali regole non costituiscano una discriminazione ingiustificata verso chi si trova in regime speciale 41-bis.
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Un detenuto sottoposto al regime speciale 41-bis ha contestato le restrizioni sull'acquisto di generi alimentari e sugli orari per cucinare. Il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto il suo reclamo, ritenendo le limitazioni ingiustificate. Il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso. La Cassazione ha stabilito che le fasce orarie per cucinare sono legittime se ragionevoli e applicate a tutti i detenuti, ma ha confermato che le restrizioni sui generi alimentari acquistabili per i detenuti 41-bis sono ingiustificate, a meno che non si tratti di beni di lusso o di sicurezza. La sentenza ridefinisce i Diritti dei detenuti 41-bis, annullando parzialmente la decisione precedente.
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La Corte di Cassazione ha esaminato un caso sui diritti dei detenuti sottoposti al regime speciale del 41-bis. Un detenuto aveva contestato le restrizioni sugli orari per cucinare e sui generi alimentari acquistabili. Il Tribunale di Sorveglianza aveva dato ragione al detenuto, basandosi su una sentenza della Corte Costituzionale. La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del Ministero della Giustizia. Ha stabilito che le fasce orarie per cucinare sono legittime se applicate a tutti i detenuti per esigenze organizzative, rinviando la questione per un nuovo esame. Ha invece confermato che limitare l'acquisto di cibi non di lusso per i detenuti in regime speciale è una restrizione ingiustificata e vessatoria, non legata a ragioni di sicurezza o per prevenire la creazione di "carisma criminale".
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La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un detenuto sottoposto al regime 41-bis che contestava le restrizioni sugli orari di cottura dei cibi e sulla lista dei generi alimentari acquistabili. Il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto il reclamo, ritenendo le limitazioni ingiustificate. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso. La Cassazione ha stabilito che le fasce orarie per cucinare sono legittime solo se applicate a tutti i detenuti, evitando una discriminazione ingiustificata per i **diritti dei detenuti 41-bis**. Ha invece confermato l'ingiustificatezza delle limitazioni sui generi alimentari, non ritenendoli beni di lusso o strumenti per affermare "carisma criminale". La sentenza annulla con rinvio la parte relativa agli orari di cottura e rigetta il ricorso per i beni alimentari.
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Un Detenuto, sottoposto al regime detentivo differenziato (41-bis), contestava il divieto di acquistare certi alimenti e di cucinare fuori orario. Il Tribunale di Sorveglianza gli dava ragione, permettendo l'acquisto di cibi comuni e la cottura senza limiti orari. Il Ministero della Giustizia ha ricorso in Cassazione. La Corte ha confermato il diritto del Detenuto di acquistare generi alimentari non di lusso, purché non contrastino con le esigenze del regime 41-bis. Ha invece annullato la parte sull'assenza di fasce orarie per cucinare, rinviando al Tribunale di Sorveglianza per una nuova valutazione sulla ragionevolezza di tali restrizioni, specificando che le limitazioni devono essere applicate a tutti i detenuti per non essere discriminatorie. La sentenza chiarisce i limiti ai Diritti del detenuto 41-bis.
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La Cassazione ha esaminato il caso di un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis che chiedeva di poter acquistare gli stessi generi alimentari previsti per i detenuti comuni (modello 72). Il Ministero della Giustizia aveva contestato questa possibilità, sostenendo che le limitazioni fossero necessarie per prevenire il mantenimento di posizioni di supremazia. La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha stabilito che le restrizioni alimentari devono essere ragionevoli e proporzionate, non meramente afflittive. La sentenza ha ribadito che i Diritti del detenuto includono la possibilità di acquistare cibi che non compromettono la sicurezza o creano dinamiche di potere, confermando la decisione dei giudici di merito.
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Un detenuto sottoposto a regime 41-bis ha presentato reclamo per acquistare i medesimi generi alimentari consentiti ai detenuti comuni e per cucinare senza limiti di orario. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ritenendo ingiustificate e meramente punitive le restrizioni sui beni acquistabili e sui tempi di cottura. L'Amministrazione penitenziaria ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso sui cibi acquistabili, confermando che vietare alimenti ordinari costituisce una sofferenza ingiustificata senza legami con la sicurezza. La Suprema Corte ha invece annullato con rinvio la decisione sugli orari di cottura, imponendo di verificare se i limiti orari rispondano a normali esigenze organizzative del carcere.
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