La direzione di un istituto penitenziario ha vietato a un detenuto in regime di alta sicurezza l'acquisto ordinario di vino e birra, limitandolo alle sole festività. L'amministrazione ha motivato la scelta con l'assenza di sale mensa comuni e con l'esigenza di evitare pericoli per la sicurezza e la salute legati all'accumulo di alcol nelle celle. I giudici di sorveglianza avevano inizialmente accolto le ragioni del recluso, ravvisando una lesione di un suo diritto. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito, accogliendo il ricorso dell'amministrazione. I giudici di legittimità hanno chiarito che il consumo di alcolici in carcere non costituisce un diritto fondamentale o primario, bensì una mera facoltà soggetta alle scelte organizzative interne dell'istituto. Di conseguenza, il divieto non è impugnabile tramite reclamo giurisdizionale.
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