La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un proprietario che chiedeva il risarcimento danni ai vicini per il rifiuto di questi ultimi di consentire l'adeguamento di una servitù coattiva di scarico fognario. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 1032 c.c., la servitù coattiva nasce solo tramite contratto o sentenza. Il rifiuto di stipulare un accordo volontario non costituisce un illecito civile, poiché il proprietario del fondo servente non ha un obbligo a contrattare, ma si trova in una posizione di mera soggezione rispetto al diritto potestativo della controparte di agire in giudizio.
Continua »