La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel settore edile, il **minimale contributivo** deve essere parametrato all'orario normale di lavoro stabilito dai contratti collettivi nazionali. Qualora un'impresa superi il limite massimo di contratti part-time previsto dal CCNL di categoria, i contributi devono essere versati sulla retribuzione virtuale corrispondente al tempo pieno. La decisione conferma l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, rendendo irrilevante la mancata adesione dell'azienda alle associazioni sindacali firmatarie, poiché la legge utilizza il contratto collettivo come parametro oggettivo per la determinazione della base imponibile.
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