Un acquirente stipula un contratto preliminare per una scuola guida a un prezzo elevato, giustificato dal numero limitato di licenze. Prima del contratto definitivo, una nuova legge liberalizza il settore, facendo crollare il valore dell'attività. L'acquirente si rifiuta di concludere l'affare e chiede la restituzione della caparra. La Cassazione gli dà ragione, stabilendo che la modifica legislativa costituisce un evento imprevedibile che giustifica la **risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta**. La Corte ha sancito che l'equilibrio economico del contratto era stato irrimediabilmente alterato, rendendo legittimo il rifiuto dell'acquirente.
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