Un contribuente, a cui era stato riconosciuto il diritto a un rimborso fiscale per essere vittima di un terremoto, ha avviato un giudizio di ottemperanza poiché l'Agenzia delle Entrate non versava l'intera somma. La Corte di Giustizia Tributaria rigettava la richiesta. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, non ha deciso nel merito la questione dei poteri del giudice nell'assicurare il rimborso fiscale, ma ha ordinato al contribuente di notificare nuovamente il ricorso per un vizio di procedura, rinviando la decisione.
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