Una società di logistica contesta un avviso di accertamento per la TARSU su un'ampia area industriale, sostenendo la produzione esclusiva di rifiuti speciali non tassabili. Dopo due gradi di giudizio con esiti parzialmente favorevoli, la controversia giunge in Cassazione. L'Alta Corte, tuttavia, non decide nel merito ma, accogliendo una richiesta congiunta delle parti, rinvia la causa per consentire loro di perfezionare un accordo transattivo in corso. La questione centrale rimane la tassabilità TARSU per le aree produttive.
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