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Rinuncia Indennità Di Avviamento

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Rinuncia Indennità di Avviamento: La Cassazione tutela il Conduttore
Un'azienda conduttrice di un immobile commerciale ha rinunciato alla sua indennità di avviamento in una clausola del contratto di locazione. Dopo la scadenza, il locatore ha pagato la prima indennità, ma l'azienda ha chiesto anche la seconda, sostenendo la nullità della clausola di rinuncia. La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia all'indennità di avviamento, se inserita nel contratto iniziale senza un chiaro vantaggio reciproco per il conduttore (come un canone ridotto), è nulla. La sentenza precedente è stata annullata e il caso rinviato per una nuova valutazione, riconoscendo il diritto del conduttore all'indennità.
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Rinuncia Indennità Avviamento: Patto Valido o Contratto Nullo?
La Corte di Cassazione affronta il tema della rinuncia indennità di avviamento in una locazione commerciale. Un'albergatrice, dopo la scadenza del contratto, aveva firmato un accordo per posticipare il rilascio dell'immobile, accettando di pagare una somma maggiore e rinunciando all'indennità. In seguito, ha sostenuto che si trattasse di un nuovo contratto di locazione nullo. La Corte ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio chiave: la rinuncia all'indennità di avviamento è valida se avviene dopo la scadenza del contratto, quando il diritto è già sorto e disponibile. L'accordo per posticipare lo sfratto non costituisce necessariamente un nuovo contratto di locazione. I proprietari hanno quindi vinto la causa.
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Rinuncia Indennità Avviamento: Valida se in un Accordo Successivo
La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia all'indennità di avviamento da parte dell'inquilino è valida se avviene dopo la conclusione del contratto di locazione. Il caso riguardava una società alberghiera che, per risolvere una controversia con il proprietario e ottenere una proroga, aveva rinunciato all'indennità. La Cassazione ha chiarito che il divieto di rinuncia (art. 79, L. 392/78) si applica solo agli accordi preventivi, stipulati all'inizio del rapporto per proteggere l'inquilino in posizione di debolezza. Un accordo transattivo successivo, in cui l'inquilino dispone di un diritto già sorto in cambio di un vantaggio, è invece pienamente legittimo. La Corte d'Appello aveva erroneamente dichiarato nullo l'accordo.
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