Una società riceve dal Comune richieste relative alla tassa rifiuti. L'ente locale notifica regolarmente gli atti impositivi. Successivamente, l'ente invia una semplice comunicazione informativa contenente copia delle medesime richieste per negare una rateizzazione. L'impresa propone ricorso oltre i sessanta giorni dalle prime notifiche, sostenendo che l'ultima comunicazione via posta elettronica certificata abbia riaperto i termini di impugnazione. I giudici tributari dichiarano il ricorso inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione conferma la decisione e rigetta il ricorso dell'azienda. La Suprema Corte stabilisce che il sollecito di pagamento TARI già notificato non riapre i termini decadenziali mediante un successivo invio informativo. Inoltre, l'impugnazione del sollecito perde interesse quando l'ente emette il formale avviso di accertamento definitivo, autonomamente contestato dal contribuente.
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