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Rimborso pro quota

Definizione

La restituzione di una spesa anticipata da un soggetto, ripartita tra tutti gli aventi diritto in base alla propria percentuale di proprietà o di partecipazione (i millesimi).

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Tetto a rischio: la banca paga, la Cassazione nega il rimborso
Una Banca ristruttura il tetto e la tettoia di un edificio storico, parti comuni di un condominio, a causa di un grave rischio di crollo. Successivamente, chiede il rimborso agli altri proprietari, sostenendo si trattasse di spese urgenti condominio. La Corte di Cassazione, però, nega il diritto al rimborso. I giudici chiariscono che il requisito dell'urgenza non sussiste se il condomino ha avuto il tempo, come in questo caso protrattosi per anni, di avvisare l'amministratore o l'assemblea. La lunga pianificazione dei lavori esclude la natura indifferibile dell'intervento. Di conseguenza, la Banca che ha agito di propria iniziativa senza autorizzazione deve sostenere l'intero costo dei lavori.
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Rimborso spese condominiali: paga da solo, la banca non rimborsa
Una società condomina anticipa i costi per lavori straordinari (tetto, facciate) e chiede a un'altra condomina, una banca, il rimborso della sua quota. La banca rifiuta. La Corte di Cassazione ha negato il diritto al rimborso spese condominiali. La ragione è che le spese non erano urgenti e la delibera dell'assemblea non autorizzava la società ad agire per poi chiedere i soldi agli altri. La regola generale è chiara: senza autorizzazione o urgenza, chi paga di sua iniziativa non può pretendere la restituzione delle somme dagli altri condomini. La società ha quindi perso la causa e ha dovuto sostenere l'intero costo.
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Spese urgenti condominio: no rimborso con ordine del giudice
La Corte di Cassazione ha negato il diritto al rimborso per le spese urgenti in condominio sostenute da alcuni proprietari. La decisione si fonda sul fatto che esisteva già un'ordinanza del giudice che obbligava il condominio a eseguire i lavori. Secondo la Corte, la presenza di un provvedimento giudiziario esecutivo esclude il carattere di urgenza che giustificherebbe l'intervento del singolo, il quale avrebbe dovuto invece attivare gli strumenti per l'esecuzione forzata dell'ordine.
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