Due docenti precari ottengono dal giudice del lavoro un risarcimento per l'abuso di contratti a termine da parte del Ministero dell'Istruzione. Sulle somme ricevute viene applicata la ritenuta IRPEF. I lavoratori chiedono il rimborso IRPEF risarcimento danni, ma l'Agenzia delle Entrate rifiuta, ritenendo la somma tassabile come perdita di guadagno. Durante il giudizio in Cassazione, l'amministrazione finanziaria, recependo l'orientamento giurisprudenziale favorevole ai contribuenti, annulla il proprio diniego in autotutela. La Suprema Corte dichiara quindi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, confermando implicitamente che l'indennizzo per la precarietà lavorativa ha natura risarcitoria pura e non è soggetto a tassazione.
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