Una società, avente diritto a un rimborso fiscale per calamità (sisma del 1990), si è scontrata con l'inerzia dell'Amministrazione finanziaria. Il giudice dell'ottemperanza aveva rigettato l'istanza di esecuzione forzata, adducendo i limiti dei fondi statali. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il giudice dell'ottemperanza ha il dovere di assicurare attivamente il pagamento, anche nominando un commissario ad acta. I limiti dei fondi, precisa la Corte, non cancellano il diritto ma ne regolano le modalità di esecuzione.
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