Un amministratore e socio di una società di commercio legnami ha impugnato un accertamento fiscale relativo a rimborsi chilometrici percepiti nell'anno 2013. L'Agenzia delle Entrate ha riqualificato tali somme come reddito da lavoro tassabile a causa della documentazione generica e lacunosa prodotta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che, senza una prova analitica delle trasferte (tratte, chilometri e inerenza), i rimborsi chilometrici perdono la loro natura agevolata e diventano compensi soggetti a IRPEF. La Corte ha inoltre sanzionato il contribuente per abuso del processo, avendo egli insistito nel ricorso nonostante una proposta di definizione anticipata e la precedente adesione della società ai rilievi fiscali.
Continua »