Un Lavoratore, condannato per evasione e tentato furto aggravato, ha presentato un ricorso penale contro la sentenza d'appello, contestando la misura della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale ha applicato correttamente i principi legali. Di conseguenza, il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea i limiti dell'impugnazione sulla determinazione della sanzione e l'inammissibilità ricorso penale.
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