Un Lavoratore aveva ricevuto una condanna per aver violato le prescrizioni di allontanamento dall'abitazione, essendo stato visto colloquiare con altre persone. Ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l'allontanamento non fosse avvenuto e che dovesse applicarsi la causa di non punibilità per tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il primo motivo fosse una contestazione di fatto, mentre il secondo motivo, relativo alla non punibilità per tenuità del fatto, era già stato adeguatamente confutato dalla Corte d'Appello, che aveva evidenziato la non scarsa gravità del comportamento. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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