La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una sentenza della Corte d'Appello. Non ravvisando elementi che escludessero la colpa del ricorrente nel determinare l'inammissibilità, la Corte lo ha condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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