La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da due fratelli avverso una sentenza di condanna della Corte d'Appello per truffa. I motivi del ricorso sono stati giudicati totalmente generici, in quanto non specificavano alcuna violazione di legge o vizio di motivazione. La Corte ha sottolineato come la tesi difensiva di uno dei due, incentrata sulla presunta inconsapevolezza, fosse stata adeguatamente smentita già nel merito, anche sulla base di scambi di messaggi non menzionati nel ricorso. La decisione ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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