La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L'impugnazione era basata su un presunto vizio di motivazione relativo alla recidiva, un motivo non previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca tassativamente i casi in cui è ammesso il ricorso patteggiamento. La Corte ha ribadito che questioni come la valutazione della recidiva, se incluse nell'accordo tra le parti, non possono essere oggetto di ricorso in Cassazione.
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