La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di applicazione pena su richiesta delle parti (patteggiamento), se già rigettata dal giudice del dibattimento, non può essere riproposta. Questa regola, sancita dall'art. 448 c.p.p., impedisce il rinnovo patteggiamento anche davanti a un diverso giudice subentrato per l'incompatibilità del primo. La decisione mira a evitare la paralisi processuale derivante da richieste potenzialmente infinite.
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