La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore Generale su istanza della parte civile. La decisione si fonda sulla totale carenza di interesse ad agire della parte civile, le cui statuizioni civili erano già state confermate in appello, e su gravi vizi formali dell'atto di impugnazione, ritenuto generico e privo dei requisiti specifici richiesti dalla legge.
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