La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso, ribadendo un principio fondamentale: la sospensione feriale termini processuali non si estende al termine concesso al giudice per la redazione e il deposito delle motivazioni della sentenza. L'impugnazione, basata sull'erroneo presupposto che tale termine fosse stato sospeso durante il periodo estivo, è stata giudicata manifestamente infondata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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